Art. 3.

      1. Lo stato giuridico ed economico del personale docente di educazione motoria e sportiva è il medesimo del restante personale docente di scuola primaria.
      2. L'impiego di diplomati ISEF o di laureati in scienze motorie è articolato su un orario di cattedra pari a ventiquattro ore settimanali.

 

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      3. L'attività di docenza è svolta su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe o con la sezione di scuola primaria.
      4. La programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle attività ludico-sportive sono affidati a un gruppo di educazione motoria e sportiva di istituto, costituito dai docenti della scuola primaria e dagli insegnanti di educazione fisica della scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire la continuità del processo formativo.
      5. I progetti curriculari dell'attività di docenza di cui al comma 3 sono formulati in conformità a criteri generali stabiliti annualmente nell'ambito dei piani dell'offerta formativa di istituto.